Art. 1
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
[2]Art. 1.
[3](Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[4]La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.
[5]E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di:
[6]1 Presidente;
[7]3 Presidenti di sezione;
[8]22 Consiglieri;
[9]1 Procuratore generale;
[10]3 Vice-Procuratori generali;
[11]23 Primi referendari;
[12]30 Referendari.
[13]Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
[14]Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
[15]Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva