Art. 22

[1](Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

[3]Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli gia' contemplati da leggi speciali, quando cio' sia giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art22 · fonte su Normattiva