Ordinanza n. 168/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 7legge 1345/1961
- art. 11legge 1345/1961
- art. 22legge 1345/1961
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo
comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico
delle leggi sulla Corte dei conti), e degli artt. 7, primo comma, e
11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345
(Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi
sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni
relative alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22
luglio 1991 dal Magistrato istruttore, preposto all'Ufficio di
Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la
Liguria, nel procedimento di controllo preventivo di legittimità del
decreto del Provveditore agli Studi di La Spezia, iscritta al n. 653
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di
Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la
Liguria, con ordinanza emessa il 22 luglio 1991 (R.O. n. 653 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e degli artt. 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nelle parti in cui disciplinano,
rispettivamente, le funzioni dei magistrati preposti sia agli uffici
di controllo centrali che alle Delegazioni regionali della Corte dei
conti e le funzioni degli altri magistrati, addetti ai predetti
uffici, e prevedono, quali componenti di tali uffici, magistrati in
posizione servente sia tra loro che rispetto al consigliere delegato;
l'attribuzione (implicita o esplicita) al magistrato dirigente dei
compiti di direzione dell'ufficio, ripartizione preventiva del lavoro
tra i vari magistrati, organizzazione amministrativa e vigilanza
sull'andamento generale dei servizi;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 108, primo comma, della Costituzione, in quanto,
operando nell'ambito di riserva di legge, le norme denunciate non
stabiliscono criteri idonei a delimitare la discrezionalità
amministrativa e attribuiscono a singoli organi, privi di potestà
regolamentare, il potere di disciplinare con ordini o direttive
rilevanti aspetti della materia riservata alla legge;
b) gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme impugnate
instaurano un rapporto di assoluta subordinazione funzionale dei
magistrati addetti al controllo rispetto al magistrato preposto
all'ufficio di controllo e di quest'ultimo rispetto al consigliere
delegato, comprimendo l'autonomia e l'indipendenza (interna) dei
subordinati;
c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto le
norme denunciate prevedono la partecipazione al procedimento di
controllo di legittimità sugli atti di un irragionevole numero di
magistrati, con aggravio di spesa e irrazionalmente limitano al mero
ausilio le funzioni di magistrati che possono conoscere della
legittimità degli stessi atti con i poteri decisori del giudice di
grado superiore, quali componenti delle Sezioni Riunite;
Considerato che, secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, sul funzionamento della Corte costituzionale, le questioni di
legittimità costituzionale possono essere sollevate solo da
un'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, qualora esso
non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
detta questione;
che nella fattispecie manca un giudizio per il quale il giudice
remittente abbia poteri decisori;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle
leggi sulla Corte dei conti), 7, primo comma, e 11, primo e secondo
comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una
quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia
di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei
conti), in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo
comma, 107, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Magistrato istruttore preposto
all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione
Regionale per la Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte