Art. 24

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[1](Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

[3]Se il Ministro insiste, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di Sezione e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. La deliberazione della Sezione e motivata.

[4]Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 16 aprile 1953 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art24 · fonte su Normattiva