Art. 30
[1](Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).
[2]I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilita' speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva