Art. 30

[1](Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).

[2]I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilita' speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art30 · fonte su Normattiva