Art. 31
[2]I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva