Art. 31

[1](Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).

[2]I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art31 · fonte su Normattiva