Art. 41
[1](Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
[3]le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
[4]le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
[5]le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva