Art. 45

[1](Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

[3]Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

  • a)di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
  • b)di deficienze accertate dall'amministrazione;
  • c)di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art45 · fonte su Normattiva