Art. 54
[1](Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
[2]Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva