Art. 58

[1](Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

[2]Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art58 · fonte su Normattiva