Art. 58
[1](Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
[2]Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva