Art. 61 — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosita', ritenute d'ufficio
Quando i soci di societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilita' di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa, e' autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonche' sugli eventuali compensi o indennita' straordinarie di qualunque specie. La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e puo' superare la meta' degli emolumenti suindicati. Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o piu' volte nel pagamento di quote, di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta puo' essere praticata in modo continuativo. Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta, alle singole amministrazioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva