Art. 60
[1](Art. 386, 387 e 402, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).
[2]Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli art. 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui al l'art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva