Art. 62

[1]Art. 174. R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 233 e art. 14 - 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

[3]Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonche' le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennita'.

[4]In materia di riscatto di servizi il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art62 · fonte su Normattiva