Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. E', infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonche' di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.
sentenza 52/1984massima n. 14733 Riguarda ancheart. 3 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI DEI BANCHI DI NAPOLI E DI SICILIA - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E RICORSO ALLE SEZIONI RIUNITE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, del doppio grado di giurisdizione, o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non costituisce disparita' di trattamento per i dipendenti dei Banchi di Napoli e Sicilia nei confronti dei dipendenti, soggetti in materia ad altra normativa, di altri istituti di credito di diritto pubblico. La Corte, infatti, sia pur limitatamente ai dipendenti del Banco di Napoli, ha gia' dichiarato illegittima l'attribuzione alla Corte dei conti della cognizione delle relative controversie pensionistiche (art. 11 legge 8 agosto 1895, n. 486 - all. T all'art. 39) essendo venuta meno l'identita' di disciplina sostanziale tra essi e i dipendenti statali. - S. 1/1984.
sentenza 52/1984massima n. 14734 Riguarda ancheart. 3 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIE PENSIONISTICHE DEI DIPENDENTI STATALI - DISCIPLINA - RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CASSAZIONE O DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione nella disciplina del processo giurisdizionale pensionistico promosso innanzi alla Corte dei conti dai dipendenti dello Stato, del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Cassazione o del doppio grado di giurisdizione, non viola i principi sanciti dall'art. 111, secondo comma, e 125, secondo comma, Cost., in quanto, riguardo al primo profilo, il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, essendo previsto tale compito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, terzo comma), mentre, riguardo al secondo, e' chiaro che la disposizione dell'art. 125, secondo comma, Cost. - come la Corte ha di recente ribadito - non puo' estendersi fuori dell'area dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. - S. n. 69/1982.
sentenza 52/1984massima n. 14735 Riguarda ancheart. 3 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - AFFERMAZIONI DELIMITATIVE DEI LORO EFFETTI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE PENSIONISTICA DELLA CORTE DEI CONTI.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma secondo, e 125, comma secondo, Cost., degli artt. 3, comma primo, u.p., e 67 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - v. massime precedenti C e D) in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa. Peraltro, tale decisione non puo' estendersi alle sentenze rese in prima istanza dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti perche' oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte.
sentenza 52/1984massima n. 14736 Riguarda ancheart. 3 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)