Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 - 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 - 4° comma - R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi speciali diverse, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purche' la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

[3]L'appello e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1961, n. 1345

15

La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Testo vigente dal 17 gennaio 1962 al 7 ottobre 2016 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art67 · fonte su Normattiva