Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 44 - 2° comma - e art. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, puo' aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d'ufficio.

[3]Nella revocazione d'ufficio il giudizio e' preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentita il pubblico ministero.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art69 · fonte su Normattiva