Art. 69
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[1](Art. 44 - 2° comma - e art. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, puo' aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d'ufficio.
[3]Nella revocazione d'ufficio il giudizio e' preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentita il pubblico ministero.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva