Art. 45
[1](Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
[3]Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
- a)di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
- b)di deficienze accertate dall'amministrazione;
- c)di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva