Art. 7

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[1](Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255).

[2]Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[3]I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

[4]L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

[5]Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

[6]Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 5 aprile 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art7 · fonte su Normattiva