Sentenza n. 1/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1978 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 831/1973
- art. 17legge 831/1973
- art. 18legge 831/1973
- art. 7Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 13legge 1345/1961
- art. 7legge 831/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20
dicembre 1973, n. 831 e degli artt. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
e 13, secondo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (norme per
l'attribuzione delle funzioni direttive ai magistrati ordinari e ai
magistrati amministrativi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 settembre 1976 dal TAR per il Lazio, sul
ricorso di Pezzana Aldo contro il Presidente del Consiglio dei
ministri, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977;
2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1976 dal TAR per il Lazio, sul
ricorso di Tomasicchio Tommaso, iscritta al n. 23 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 59 del 2 marzo 1977;
3) ordinanza emessa l'11 maggio 1977 dalla Corte dei conti -
sezione riunite - sul ricorso di Menichetti Francesco, iscritta al n.
315 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubbblica n. 193 del 15 luglio 1977.
Visti gli atti di costituzione di Pezzana Aldo, Tomasicchio
Tommaso, Menichetti Francesco, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Pezzana, l'avv. Rinaldo Ricci,
per Tomasicchio, l'avv. Fabio Roversi Monaco, per Menichetti e il
sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il prof. Aldo Pezzana, consigliere di Stato, adiva il tribunale
amministrativo regionale del Lazio per sentir annullare il
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui gli
era stata negata la nomina a presidente di sezione, che egli aveva
chiesto gli fosse conferita ai sensi dell'art. 16 della legge n. 831
del 1973, concernente la magistratura ordinaria, ma, a dire del
ricorrente, applicabile analogicamente anche alla magistratura
amministrativa e secondo cui, ai fini della dichiarazione di idoneità
alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della
magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i
magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità
di otto anni dalla nomina a tale categoria (e quelli che nel ruolo di
anzianità li precedono indipendentemente dall'anzianità predetta) con
la garanzia, per effetto degli artt. 17 e 18, del conseguimento degli
effetti giuridici ed economici della dichiarazione di idoneità anche a
coloro che non possono accedere alle funzioni superiori per temporaneo
difetto di vacanze. Il tribunale amministrativo, peraltro, ritenuto non
direttamente estensibile ai magistrati amministrativi il principio
posto dall'art. 16 citato, con ordinanza del 22 settembre 1976,
dichiarava la non manifesta infondatezza della questione di
illegittimità della detta legge in quanto, appunto, non essendo i
detti criteri estensibili ai magistrati del Consiglio di Stato,
contrasterebbe con gli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108,
secondo comma, della Costituzione. Al riguardo il giudice a quo osserva
che il sistema legislativo riguardante lo status dei magistrati del
Consiglio di Stato, in attuazione degli articoli 100, 103 e 108 Cost.,
sarebbe sostanzialmente parallelo all'ordinamento giudiziario, mediante
l'accoglimento della garanzia della inamovibilità, l'esclusione di
vincoli di subordinazione nei confronti del potere esecutivo e
l'attribuzione di un trattamento economico identico a quello previsto
per i magistrati ordinari. In particolare, tale ultimo aspetto sarebbe
consacrato nella legge 24 maggio 1951, n. 392 (art. 12) e nelle
numerose successive disposizioni in materia, secondo cui al personale
delle magistrature amministrative si applicano le disposizioni
innovatrici con detta legge sancite in materia di trattamento economico
a favore dei magistrati ordinari. E ciò sarebbe, d'altra parte,
rispondente alla sostanziale identità della funzione giurisdizionale
delle diverse magistrature, considerate unitariamente nel titolo IV
della Costituzione.
L'inapplicabilità anche alla magistratura del Consiglio di Stato
dell'art. 16 in esame si risolverebbe, così, in una disarmonica
carenza legislativa che darebbe luogo ad una disparità di trattamento
in violazione del principio di eguaglianza, anche in contrasto evidente
col principio della proporzionalità retributiva sancito dall'art. 36
Cost. Ed al riguardo il giudice a quo ricorda la sentenza n. 219 del
1975 della Corte, che avrebbe ritenuto illegittima la differenziazione
di retribuzione fra docenti universitari e funzionari del pubblico
impiego sulla sostanziale considerazione della non diversa
qualificazione delle due categorie.
Contestualmente, verrebbero anche violati i precetti posti a
garanzia dell'indipendenza delle magistrature amministrative dagli
artt. 100, 103 e 108 Cost., garanzia della quale la rivendicata parità
retributiva con la magistratura ordinaria apparirebbe "momento
indefettibile". Lo svincolo del conseguimento del trattamento economico
superiore dall'effettiva attribuzione delle relative funzioni, pure
sancito dagli artt. 7 e 17 della legge n. 831 del 1973,
rappresenterebbe invero la concreta espressione del principio secondo
cui la progressione economica è garanzia dell'indipendenza del giudice
e come tale non va collegata allo svolgimento della carriera e
all'attribuzione di determinati compiti e funzioni.
Tali carenze assumerebbero, secondo il giudice a quo, particolare
rilievo proprio laddove lo sviluppo della carriera non risulta
interamente svincolato da provvedimenti dell'autorità amministrativa,
come appunto nei casi di nomina dei consiglieri e presidenti di sezione
del Consiglio di Stato.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977.
Si è costituito in questa sede il consigliere Pezzana
(rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino), che ha
depositato ritualmente le proprie deduzioni, con cui si associa alle
tesi svolte nell'ordinanza di rinvio.
La difesa pone in evidenza la possibilità offerta ai magistrati di
Cassazione di essere presi in considerazione per la dichiarazione di
idoneità alle funzioni superiori e quindi per la promozione anche in
soprannumero a presidente di sezione dopo otto anni dalla nomina,
esclusa invece tale possibilità dall'attuale ordinamento della
magistratura amministrativa ed in particolare da quello del Consiglio
di Stato. Con ciò, prosegue la difesa, pur dovendosi ammettere
l'esistenza di elementi di differenziazione tra le magistrature
amministrative e quella ordinaria, l'indicata diversità di disciplina
della progressione di carriera non troverebbe razionale
giustificazione, mentre dovrebbe ravvisarsi l'esigenza logica
dell'estensione del regime previsto per i magistrati ordinari anche ai
magistrati del Consiglio di Stato, per la garanzia di indipendenza, che
il quasi automatismo della progressione fornisce e per la rispondenza
dell'estensione stessa al tendenziale adeguamento dello status dei
magistrati amministrativi a quello dei magistrati ordinari, ravvisabile
nell'ordinamento che farebbe apparire come un vero e proprio privilegio
il sistema denunziato, specie ove si consideri che esso consente al
magistrato ordinario la nomina senza il conferimento delle funzioni, e
quindi il godimento dei vantaggi economici senza i relativi oneri e
responsabilità.
La difesa poi rileva che il semi-automatismo previsto dalle norme
impugnate per la promozione del consigliere a presidente di sezione,
costituirebbe una elementare cautela avvertita come necessaria
nell'attuale momento storico per assicurare la indipendenza del
giudice, e che sarebbe particolarmente opportuna per i consiglieri di
Stato, in parte di nomina governativa, per i quali assumerebbe quindi
maggior rilievo l'esigenza di promozione sottratta ad eventuali
influenze successive del governo.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato ritualmente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che lo status previsto per i magistrati del
Consiglio di Stato è retto da un ordinamento diverso da quello
previsto per i magistrati dell'ordine giudiziario, il che sarebbe
sufficiente per escludere la prospettata violazione del principio di
eguaglianza, tanto più che, mentre da un lato si presenterebbe
estremamente complesso il poter assicurare una parità di sviluppo di
carriera e di trattamento economico ai magistrati amministrativi ed a
quelli ordinari, dall'altro dovrebbe comunque riconoscersi al
legislatore una discrezionalità nel differenziare il trattamento
economico di una categoria rispetto all'altra, senza per questo violare
gli artt. 3 e 36 Cost.; aggiunge l'Avvocatura che con la citata
sentenza n. 219 del 1975 si sarebbe soltanto corretto un contingente
aspetto irrazionale dell'esercizio della discrezionalità stessa.
L'Avvocatura osserva poi che il contenuto normativo degli artt.
100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione, di cui
il TAR del Lazio prospetta la violazione, non sarebbe strettamente
legato con il problema sollevato nel presente giudizio, perché la
esigenza di garantire l'indipendenza economica del magistrato
riguarderebbe oggetto diverso da quello dedotto in giudizio, incentrato
invece sulla mancata realizzazione del parallelismo delle carriere.
Ciò che peraltro non escluderebbe il riconoscimento sul piano
della equità della opportunità di un allineamento fra Consigliere di
Stato e consigliere di Cassazione, da realizzarsi peraltro mediante i
necessari strumenti legislativi.
Il consigliere della Corte dei conti dr. Francesco Menichetti, dopo
avere anch'egli richiesto alla Presidenza del Consiglio, con esito
negativo, la nomina a presidente di sezione in applicazione estensiva
dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, proponeva ricorso alle
Sezioni unite della Corte dei conti avverso il provvedimento negativo
di cui sopra, prospettando tesi sostanzialmente coincidenti con quelle
sostenute dal consigliere Pezzana nel suo ricorso al TAR del Lazio
sopra menzionato. Anche in questo caso il giudice a quo, con ordinanza
dell'11 maggio 1977, riteneva di aderire alla tesi del ricorrente
relativa alla pretesa illegittimità della citata legge in quanto non
rende applicabile ai magistrati della Corte dei conti il regime
previsto dall'art. 16 e contrasterebbe così con gli articoli 3 e 36
della Costituzione.
Le Sezioni unite della Corte dei conti hanno rilevato in
particolare che la "magistratura", la quale trova le sue garanzie
costituzionali nel titolo IV della Costituzione, sarebbe composta dai
giudici dell'ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, dei TAR, della
Corte dei conti e dei Tribunali militari, i quali tutti
eserciterebbero, in via normale, la funzione giurisdizionale
nell'ambito delle proprie competenze, senza che dalla ripartizione
settoriale delle stesse possano trarsi conclusioni circa la natura
ordinaria o speciale della giurisdizione, che si presenterebbe come una
categoria logica e giuridica inscindibile, anche se suscettibile di
pratica articolazione in rapporto alle specifiche materie. Pertanto, la
giurisdizione amministrativa andrebbe considerata in parallelo con la
giurisdizione ordinaria e ciò, per quanto riguarda la Corte dei conti,
troverebbe particolare rispondenza nella sua giurisdizione esclusiva
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
Da tutto quanto premesso discenderebbe l'esigenza di unicità di
indirizzi legislativi per quanto concerne lo status dei componenti
delle varie magistrature al fine di realizzare omogeneità di norme,
soprattutto onde garantire l'indipendenza dei magistrati. Ma, mentre,
per quanto riguarda il sistema di avanzamento in carriera da magistrato
di tribunale a magistrato di appello e di cassazione e da referendario
a primo referendario ed a consigliere della Corte dei conti sarebbe
dato riscontrare un sostanziale parallelismo nei sistemi
rispettivamente previsti per la magistratura ordinaria dalla legge 25
luglio 1966, n. 570, e per la Corte dei conti dalle leggi 20 dicembre
1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, tale parallelismo
scomparirebbe fra il conferimento delle funzioni direttive superiori di
cui agli artt. 16 e seguenti della citata legge n. 831 del 1973 ed il
sistema di promozione a presidente di sezione della Corte dei conti ex
art. 7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e art. 13 legge 20 dicembre 1961,
n. 1345. Anche le Sezioni unite della Corte dei conti pongono in
evidenza che per i magistrati ordinari sarebbe stato introdotto per
dette nomine il sistema a ruolo aperto, che farebbe coincidere
l'avanzamento in carriera con la progressione economica,
indipendentemente dalle funzioni esercitate, mentre tale sistema non
sarebbe operante per la Corte dei conti, tuttora regolata da norme che
non consentono l'applicazione del sistema a ruolo aperto ed i
correlativi vantaggi economici e di carriera.
La denunziata carenza di adeguamento della disciplina della
progressione in carriera dei consiglieri della Corte dei conti a
presidente di sezione, si ripercuoterebbe poi parallelamente sulla
legittimità costituzionale del sistema delle norme regolanti la
materia, cioè gli artt. 7 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e 13, secondo
comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per contrasto con gli artt. 3 e
36 Cost., ed il giudice a quo ha sollevato specifica questione al
riguardo. L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e pubblicata.
Si è costituito il consigliere Menichetti, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Fabio Roversi Monaco, che ha depositato le proprie
deduzioni difensive con cui fa proprie le argomentazioni esposte
nell'ordinanza di rinvio, insistendo particolarmente sulla esigenza di
unità di indirizzo legislativo per quanto riguarda lo status dei
componenti degli organi giurisdizionali anche al fine di garantirne
l'indipendenza, e sulla difformità da tale criterio che sarebbe
ravvisabile nella disciplina sancita dalla impugnata disposizione
legislativa.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni, con cui ripropone le
argomentazioni già esposte nelle difese concernenti la questione di
legittimità sollevata nel giudizio proveniente dal Consiglio di Stato.
Anche il sostituto avvocato generale dello Stato, Tommaso
Tomasicchio, chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri il
conferimento della qualifica di vice avvocato generale dello Stato, in
applicazione del ripetuto art. 16 della legge n. 831 del 1973 che
anch'egli asseriva estensibile ai sostituti avvocati dello Stato per la
puntuale equiparazione fra le qualifiche di consigliere di Cassazione e
di sostituto avvocato generale disposta dalla tabella B allegata al
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato.
Avverso il provvedimento con cui tale richiesta fu respinta, l'avv.
Tomasicchio proponeva ricorso al T.A.R. del Lazio che, con ordinanza 27
ottobre 1976, riteneva il citato art. 16 non applicabile ai sostituti
avvocati generali dello Stato e sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale della legge n. 831 del 1973 per violazione
degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, appunto, non estende le
disposizioni del citato art. 16 agli avvocati dello Stato.
Il giudice a quo, a sostegno della censura, afferma che
costituirebbe oramai principio generale del sistema normativo la
parità e uniformità di trattamento nella retribuzione e nella
progressione di carriera tra avvocati dello Stato e magistrati
dell'ordine giudiziario, parità che troverebbe fondamento nella
particolare funzione attribuita all'Avvocatura e nella equivalenza
delle prestazioni lavorative, riconosciute di pari livello.
La norma censurata (prosegue il giudice a quo) costituirebbe invece
attuazione a favore dei magistrati ordinari di una sostanziale
progressione economica a ruolo aperto ed indipendentemente
dall'effettiva attribuzione delle funzioni superiori, con un beneficio
che determina una disparità di trattamento con coloro che, come gli
avvocati dello Stato, sono oggettivamente allineati dall'ordinamento ai
magistrati ordinari, senza che possa rinvenirsi una ragionevole
giustificazione di tale discriminazione, ed in aperto contrasto quindi,
sia con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., sia con
il principio della parità retributiva che sarebbe anche garantito
dall'art. 36 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977.
Nei termini si è costituito in questa sede l'avv. Tomasicchio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Carbone e Rinaldo Ricci,
che hanno depositato ritualmente una memoria difensiva, con cui
ribadiscono sostanzialmente le tesi esposte nell'ordinanza di rinvio.
La difesa insiste particolarmente nel porre in evidenza la situazione
legislativa di parità tra le categorie dei magistrati e degli avvocati
dello Stato, che troverebbe la sua origine nella circostanza che,
specialmente nei primi decenni di vita dell'Istituto, il reclutamento
degli avvocati dello Stato avveniva principalmente fra i magistrati,
per cui si era reputato necessario assicurare un costante equilibrio
fra le qualifiche dei due ordinamenti. Tale equilibrio sarebbe invece
attualmente rotto dal sistema di progressione sostanzialmente economica
nel trattamento dei magistrati ordinari, non estensibile agli avvocati
dello Stato, i quali, a causa del sistema del ruolo chiuso esistente
per la promozione a vice avvocato generale ed a causa del numero
limitatissimo dei posti in organico, verrebbero sottoposti ad un
livello retributivo inferiore a quello riconosciuto ai magistrati di
Cassazione.
Con ciò, risulterebbero violati sia il principio di eguaglianza,
sia il principio della proporzionalità della retribuzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le deduzioni difensive.
L'Avvocatura in sostanza formula obiezioni analoghe a quelle già
esposte nel giudizio proveniente dall'ordinanza 22 settembre 1976 del
T.A.R. del Lazio, emessa a seguito del ricorso del consigliere Pezzana,
insistendo sulla diversità dello status degli avvocati dello Stato e
dei magistrati ordinari, che sono disciplinati da ordinamenti diversi
con una diversa regolamentazione delle carriere, la cui difformità si
sarebbe anzi accentuata negli ultimi anni e comporterebbe comunque
interventi legislativi separati anche per la difficoltà di assicurare
una parità di sviluppo di carriera e di trattamento economico alle
categorie interessate onde sarebbe da escludersi che il legislatore,
mentre provvedeva per alcune modifiche dell'ordinamento giudiziario per
la nomina a magistrato di Cassazione, fosse costituzionalmente
obbligato a provvedere parallelamente per gli avvocati dello Stato. E
comunque, anche in questa sede, l'Avvocatura insiste nell'affermare che
al legislatore dovrebbe riconoscersi una certa discrezionalità nel
differenziare il trattamento economico di categorie diverse anche se in
precedenza ugualmente retribuite. Conclude quindi per la infondatezza
delle censure sollevate.
La difesa del consigliere Pezzana ha depositato nei termini una
memoria illustrativa con cui ribadisce e sviluppa le tesi già esposte.
In particolare insiste nel richiamare, a sostegno del proprio
assunto, la sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, dalla quale
emergerebbe il principio secondo cui il legislatore non potrebbe
deprimere economicamente una categoria di pubblici dipendenti rispetto
ad un'altra, quando entrambe conservino il parallelismo di stato
giuridico e di prestigio di cui l'eguale trattamento economico
tradizionalmente attribuito rappresenterebbe concreta espressione (la
sentenza ha riconosciuto illegittimo il verificarsi di un inferiore
trattamento economico conseguente alla legge n. 249 del 1968 dei
professori universitari in confronto al personale amministrativo dei
ruoli della dirigenza, dopo la precedente costante equiparazione).
Ed anzi il criterio suddetto, affermato per i professori
universitari rispetto ai funzionari direttivi, sarebbe ancor più
aderente alla fattispecie in esame, data la sostanziale corrispondenza
delle funzioni svolte dai magistrati ordinari e amministrativi, che
postolerebbe un altrettanto sostanziale equilibrio nello status dei
medesimi, alterato invece senza razionale giustificazione dalla
disciplina impugnata.
La difesa del consigliere Menichetti ha pure tempestivamente
depositato una memoria con cui, riaffermando l'omogeneità a livello
costituzionale fra le posizioni e le funzioni dei magistrati ordinari,
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, insiste sulle
argomentazioni già svolte, ponendo in evidenza sia lo squilibrio che
la lamentata carenza legislativa avrebbe creato in un sistema
caratterizzato, invece, da un sostanziale parallelismo di situazioni,
sia il contrasto dell'anomalia denunziata con principi stabiliti dalla
sentenza n. 219 del 1975 della Corte.
Anche la difesa dell'avv. Tomasicchio ha depositato una memoria
illustrativa con cui svolge ulteriormente le tesi già prospettate e,
tra l'altro, si richiama alla citata sentenza n. 219 del 1975 della
Corte, dalla quale dovrebbe desumersi che la tradizionale equiparazione
del trattamento economico di diverse categorie di dipendenti pubblici
costituirebbe un limite inderogabile alla discrezionalità del
legislatore ordinario. Tale limite sarebbe anche operante per quanto
riguarda l'equilibrio fra le retribuzioni dei magistrati e degli
avvocati dello Stato, costantemente equiparate dalle numerose norme
succedutesi in materia, in attuazione di un principio generale di
garanzia della posizione degli avvocati dello Stato rispetto a quella
dei magistrati della corrispondente qualifica. Il che avrebbe trovato
espressa conferma nella legge fondamentale di riforma dell'ordinamento
della magistratura 24 maggio 1951, n. 392.
Infine, anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria
con cui ribadisce le argomentazioni già svolte.
In particolare l'Avvocatura contesta l'applicabilità, nelle
fattispecie attualmente in esame, dei cennati criteri desunti dalla
sentenza n. 219 del 1975 della Corte poiché, in quel caso, la Corte
avrebbe riconosciuto l'esistenza di una situazione abnorme per il
vistoso declassamento cui sarebbero stati assoggettati i professori
universitari rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici. Le
situazioni predette non potrebbero quindi paragonarsi a quelle oggetto
del presente giudizio, anche in considerazione del fatto che non
sussisterebbe fra le categorie in considerazione una tale sproporzione
di trattamento da ledere le prerogative di dignità, di indipendenza e
di prestigio che pure la Costituzione ha certamente inteso assicurare a
tutte le categorie considerate. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di cui in narrativa, sottopongono
rispettivamente, all'esame della Corte, con analoghi motivi, la stessa
questione: per cui ravvisasi opportuna la loro riunione, onde pervenire
a contestuale decisione.
2. - La questione sollevata concerne la legge 20 dicembre 1973, n.
831, sulla nomina a magistrato di cassazione e sul conferimento di
uffici direttivi superiori, la quale legge dispone (art. 16) che "ai
fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive
superiori, il Consiglio Superiore della Magistratura prende in esame
entro il 31 dicembre di ogni anno i magistrati di cassazione che
raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a
tale categoria". Si assume che, riguardando la norma soltanto i
magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, ne conseguirebbe
una irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei magistrati
appartenenti al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, nonché nei
confronti degli avvocati dello Stato, tutti esclusi dalla adozione dei
ruoli aperti. Di conseguenza, andrebbe riconosciuta la violazione degli
artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost.
(ordinanza del TAR del Lazio riguardante i magistrati del Consiglio di
Stato); degli stessi artt. 3 e 36 (ordinanza della Corte dei conti,
nonché ordinanza del TAR del Lazio riguardante gli avvocati dello
Stato). L'ordinanza della Corte dei conti estende la stessa questione
all'art. 17 della cennata legge (decorrenza della nomina alle funzioni
direttive superiori, anche in difetto di vacanze) ed all'art. 18
(permanenza nelle precedenti funzioni sino all'effettivo conferimento
dell'ufficio direttivo superiore).
La stessa ordinanza della Corte dei conti solleva altresì
questione di legittimità dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n.
1214, e dell'art. 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (sulla nomina e
successiva progressione dei magistrati della Corte), "in quanto
difetterebbero di aggiornamento col sistema adottato per i magistrati
di cassazione".
3. - Nell'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio emessa
nel giudizio promosso dal consigliere di Stato Prof. Pezzana, si
prospetta, anzitutto, la violazione del principio di eguaglianza che
deriverebbe dalla mancata estensione del sistema di progressione in
carriera dei magistrati di cassazione ai consiglieri di Stato,
nonostante la parificazione delle due categorie desumibile
dall'ordinamento che, per entrambe, si ispirerebbe a parallele garanzie
fondamentali di indipendenza, per quanto riguarda lo stato giuridico, e
ad una puntuale corrispondenza, per quanto riguarda il trattamento
economico.
La normativa impugnata, pertanto, costituirebbe una eccezione alla
parificazione accolta dal sistema legislativo, e non sarebbe
suscettibile di razionale giustificazione, tanto più che entrambe le
categorie in esame adempiono una funzione giurisdizionale
sostanzialmente identica, la quale postulerebbe una parità di
trattamento.
Va subito osservato che la prospettata violazione del principio di
eguaglianza non sussiste. L'ordinamento vigente non contempla una piena
uniformità di disciplina, quanto alla attribuzione delle funzioni,
quanto all'assetto strutturale degli uffici, tra i magistrati
dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonché della
Corte dei conti e dei tribunali militari. Ed inoltre perché, dalla
unitarieta in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto
che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di
indipendenza, non può farsi derivare la necessità di una piena
equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della
progressione nelle funzioni tra le magistrature anzidette.
Al riguardo, giova ricordare che gli artt. 16 e seguenti della
legge n. 831 del 1973 si collocano in una linea tendenziale di riforma
che, a cominciare dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, ha introdotto
nell'ordinamento giudiziario ordinario una normativa che si richiama ai
principi posti dall'art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti
soltanto alla legge, dall'art. 104 Cost., secondo cui la magistratura
costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e
dall'art. 107 Cost., secondo cui i magistrati si distinguono fra loro
solo per diversità di funzioni. Tale linea tendenziale venne iniziata
con la detta legge del 1951, la quale (operando nel medesimo senso
anche per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,
della giustizia militare, nonché per gli avvocati e procuratori dello
Stato) ha inciso sull'ordinamento fino ad allora vigente secondo cui i
magistrati erano invece distinti per gradi con equiparazione ai gradi
gerarchici della pubblica amministrazione, ed ha riconosciuto un
trattamento economico differenziato rispetto agli altri dipendenti
statali a favore delle categorie sopraddette.
Da ultimo, con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, è stato disposto
un nuovo sistema di conferimento della qualifica di magistrato di
cassazione, nonché di conferimento delle funzioni direttive superiori
(art. 16), ancorandolo al principio che la nomina alla qualifica
superiore si consegue al compimento di un determinato periodo di tempo,
in soprannumero e prescindendo dal contemporaneo conferimento delle
corrispondenti funzioni.
La normativa predetta, che fu a suo tempo molto discussa ma sulla
quale questa Corte non ha mai avuto occasione di pronunciarsi, viene
qui in esame unicamente sotto il profilo della mancata estensione ai
magistrati amministrativi.
Per quanto riguarda lo status e la progressione in carriera dei
magistrati del Consiglio di Stato, se è vero che il legislatore si è
costantemente preoccupato di garantire un parallelismo di trattamento
economico con i magistrati ordinari è, peraltro, anche vero che esso
non ha ritenuto di apportare modifiche alla regolamentazione della loro
carriera, la quale è tuttora disciplinata dal t.u. 26 giugno 1924, n.
1054, e dalle norme di esecuzione contenute nel d.P.R. 29 settembre
1973, n. 579.
Il sistema qui posto è notevolmente diverso da quello proprio
della magistratura ordinaria, sia per le procedure previste, sia per
gli organi chiamati a pronunciarsi.
Infatti, la promozione alla qualifica di primo referendario è
affidata al criterio del merito comparativo; la nomina alla qualifica
di consigliere di Stato ad una deliberazione del Consiglio dei
ministri, preceduta da un parere obbligatorio ma non vincolante del
Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per la metà dei posti
che sono di scelta del Governo (mentre per la metà dei posti riservata
ai referendari è sufficiente la proposta del Presidente). Infine, la
ulteriore nomina a Presidente di sezione è affidata anch'essa ad una
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del citato
Consiglio di presidenza. Questa serie di atti si conclude con decreto
del Capo dello Stato.
Il legislatore ordinario ha finora mostrato di ritenere che le
garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi magistrati
appartenenti alle qualifiche più elevate, rispetto a quanto previsto
dalla Costituzione (artt. 100, u.c., e 108, u.c.) siano assicurate
dalle norme del t.u. n. 1054 del 1924, con la conseguenza che anche per
questo aspetto vi è una diversità di disciplina rispetto ai
magistrati dell'ordine giudiziario.
Questo sistema differenziato non è apparso a questa Corte (sent.
n. 177 del 1973) in contrasto con i principi che la Costituzione ha
posto a tutela delle magistrature e dei loro componenti, anche perché
(sent. n. 121 del 1970) quel che occorre assicurare è da un lato che
l'organo giudicante sia immune da vincoli che comportino una sua
soggezione formale o sostanziale ad altri organi e, dall'altro, che
esista una situazione di inamovibilità, anche se diversamente
articolata.
Detto sistema non contrasta neppure con il contenuto della funzione
giurisdizionale. Invero, la Costituzione (artt. 102 e 103 e
disposizione trans. VI) ha espressamente riconosciuto la esistenza di
differenti modi di esercizio del potere giurisdizionale, identificabili
nella magistratura ordinaria e nelle altre magistrature, le quali, in
coerenza logica con tali aspetti differenziati, conservano peculiarità
di ordinamento quanto alla rispettiva organizzazione ed alle relative
garanzie costituzionali.
D'altro canto, le cennate differenze vanno anche poste in relazione
con la constatazione che la giurisdizione amministrativa in tutti e tre
i suoi aspetti (giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione
di merito e giurisdizione esclusiva) opera nel settore dei rapporti
giuridici fra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, sicché a
quella giurisdizione sono conferiti poteri particolari e la legge
prevede specifici istituti intesi a conferire alle pronunce del giudice
amministrativo una diversa incisività.
Né va taciuto che il Consiglio di Stato (art. 100, primo comma,
Cost.) è anche organo di consulenza giuridico-amministrativa ed
esplica, quindi, una ulteriore attribuzione inserendosi nello iter di
formazione di provvedimenti del Governo o della Pubblica
Amministrazione.
Anche se è innegabile l'unitarieta in senso lato dell'esercizio
della giurisdizione, è altrettanto innegabile che, nell'ambito di tale
unitarieta, trovano collocazione gli specifici e diversi ordinamenti
delle indicate magistrature, corrispondenti ai motivi di tradizione
storica accolti dal Costituente.
D'altra parte, il rilevato parallelismo fra il trattamento
economico dei magistrati ordinari e quello degli altri magistrati, che,
come si è detto, costituisce effettivamente un dato obiettivo
costantemente rilevabile nella disciplina legislativa di tale materia,
non può da solo costituire motivo determinante per ritenere che il
legislatore abbia inteso riconoscere una rispondenza necessaria ed
inderogabile fra le dette categorie anche per quanto attiene alla
disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di servizio dei rispettivi
appartenenti. Il trattamento economico, invero, rappresenta la
traduzione in corrispettivo materiale della valutazione dell'opera
prestata e coinvolge una serie di elementi il cui apprezzamento può
condurre a parificare, sotto questo profilo, situazioni anche diverse
in funzione di varie ragioni, le quali, nella specie, sono
identificabili nel riconoscimento del livello tecnico dell'opera
stessa, nella sua rilevanza sociale e nella sua natura giurisdizionale.
Viene richiamata dalle parti, a sostegno del prospettato assunto di
illegittimità, la sentenza di questa Corte n. 219 del 1975: ma è da
escludere che questa sentenza possa fornire la base logica delle
conclusioni che le parti ne traggono. Invero, vi si afferma, in via di
principio, la discrezionalità del legislatore nel determinare la
retribuzione di una categoria di lavoratori dipendenti rispetto ad
altre (in quella specie, professori universitari in confronto a
personale amministrativo dei ruoli della dirigenza); nonché "nel
ristrutturare all'interno la progressione di carriera, ad esempio, per
i professori, mediante un numero chiuso in relazione all'ultima classe
di stipendio".
La Corte ha ritenuto illegittimo che ai dirigenti amministrativi
sia stato attribuito un trattamento economico massimo più che doppio
di quello attribuito ai professori universitari, senza che
sussistessero motivi idonei a rimuovere la validita di quanto stava a
base della precedente equiparazione.
Nulla di simile è rilevabile nella specie, poiché, come
precedentemente esposto, appare evidente che tutti gli appartenenti
alle categorie in esame vedano in astratto aperta la progressione di
carriera ed economica verso le corrispondenti qualifiche. Le differenze
in concreto emergenti sono collegate essenzialmente ai distinti metodi
di acquisizione delle qualifiche superiori.
Conclusivamente, sul punto in esame, è da ritenere che manchi una
esigenza costituzionalmente garantita di estensione obbligatoria, da un
sistema all'altro, di norme che, peculiari per un sistema, non lo sono
altrettanto per l'altro.
La questione sollevata sotto il profilo della pretesa violazione
del principio di eguaglianza deve essere, quindi, dichiarata infondata.
4. - Secondo l'ordinanza di rinvio, in base alla denunziata carenza
legislativa, sarebbe da riscontrare anche una sperequazione a danno dei
magistrati del Consiglio di Stato, quali verrebbero a conseguire
sostanzialmente un compenso inferiore a quello dei magistrati ordinari,
per effetto della mancata estensione a loro vantaggio della facilitata
progressione in carriera a ruoli aperti e con ciò sarebbe in
particolare violato il precetto della proporzionalità retributiva
sancito dall'art. 36 Cost. È da osservare, in proposito, che, secondo
questo articolo, il lavoratore ha diritto ad una "retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato", il che
richiede che, a parità di prestazioni, corrisponda parità di
retribuzione. Ma, anche a prescindere dal fatto che, come si è detto,
tale parità, nel senso indicato dal giudice a quo, deve escludersi,
è, comunque, da rilevare che il trattamento economico delle qualità
corrispondenti di magistrato di cassazione con funzioni direttive e di
presidente di sezione del Consiglio di Stato è effettivamente previsto
dalla legge in identica misura. Non è pertanto coinvolto in nessun
modo il precetto costituzionale invocato, la cui portata non può
ovviamente estendersi al sistema di attribuzione delle dette
qualifiche, al quale soltanto è legata la determinazione delle
retribuzioni.
Il giudice a quo ha anche prospettato la violazione della
indipendenza assicurata alla magistratura del Consiglio di Stato dagli
artt. 100, 103 e 108 Cost., violazione che deriverebbe dalla mancata
estensione a quella magistratura della disciplina prevista dalla legge
impugnata. E ciò in quanto la progressione economica assicurata nei
modi previsti dall'art 16 della legge sui magistrati di cassazione,
anche indipendentemente dall'effettiva attribuzione delle funzioni
superiori, costituirebbe "momento indefettibile" dell'osservanza della
detta garanzia di indipendenza.
Al riguardo, deve ripetersi che la retribuzione è prevista invece
dalla legge in misura identica per le corrispondenti qualifiche dei
magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato. Quello che
differisce è, come si è detto, il sistema di progressione in
carriera, cioè del conferimento delle qualifiche progressive alle
quali è legata l'attribuzione di un superiore trattamento economico.
Ciò posto, è da rilevare che l'indipendenza di un organo
giurisdizionale si realizza, indubbiamente anche mediante
l'eliminazione delle interferenze interne, con l'apprestamento di
garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni,
concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il
trattamento economico. Ma, in un sistema come quello in esame, in cui
la retribuzione è collegata con nesso di conseguenzialità alla
progressione in carriera, occorre accertare se la regolamentazione di
tale progressione, che costituisce appunto il presupposto
dell'attribuzione del trattamento economico, sia conforme al dettato
costituzionale che quella indipendenza garantisce. E mentre si è visto
che sotto il profilo della differenziazione della disciplina il sistema
non incorre nella violazione del principio di eguaglianza, è qui il
caso di aggiungere che, rispetto al sistema delle garanzie
costituzionali previste in ordine all'esercizio delle giurisdizioni
amministrative, la vigente regolamentazione della progressione in
carriera negli aspetti che qui vengono in considerazione non appare con
esso incompatibile; né, d'altronde, si rinvengono nell'ordinamento
giuridico principi e indirizzi tali da esigere l'attuazione di un
sistema di progressione in carriera per la magistratura del Consiglio
di Stato (e così pure per quello della Corte dei conti e dei tribunali
militari) di tipo e struttura necessariamente in tutto corrispondenti
alle caratteristiche proprie della magistratura ordinaria.
5. - Censure analoghe a quelle come sopra formulate sono state
sollevate con l'ordinanza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,
per quanto riguarda la lamentata violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
Ciò per effetto della mancata estensione ai consiglieri della Corte
stessa delle disposizioni della legge n. 831 del 1973, con particolare
riferimento alla unitarietà della giurisdizione, intesa come categoria
logico-giuridica ed alla conseguente esigenza di unicità di indirizzo
legislativo circa lo status dei magistrati ordinari e della Corte dei
conti, considerata l'attribuzione a questi ultimi di funzioni
giurisdizionali esclusive.
Per guanto riguarda tale ordinamento, deve rilevarsi l'esistenza di
una speciale regolamentazione della carriera dei magistrati della Corte
stessa. Anche in questo caso, infatti, è previsto che, a parte la
nomina governativa della metà dei suoi consiglieri, la promozione alle
varie qualifiche sia affidata alla proposta rivolta al Capo dello Stato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo giudizio di
promovibilità dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti per le promozioni da referendario a primo
referendario, e sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di
promovibilità dato dalla prima sezione dello stesso Consiglio di
presidenza, per le promozioni da primo referendario a consigliere o
vice procuratore generale, e per quelle da consigliere o vice
procuratore generale a presidente di sezione o procuratore generale
(artt. 7 del t.u. n. 1214 del 1934, e 13 della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345).
D'altra parte, la progressione in carriera anche in soprannumero da
referendario a primo referendario e a consigliere o vice procuratore
generale, sancita dagli artt. 1 e 3 della legge 13 ottobre 1969, n.
691, pur estendendo sostanzialmente ai detti magistrati della Corte dei
conti alcuni aspetti del regime istituito per la magistratura ordinaria
con la legge n. 570 del 1966, non muta la struttura fondamentalmente
diversa della progressione stessa per quanto riguarda il profilo della
competenza a formulare le relative proposte.
È altresì da considerare che il legislatore non ha finora
ritenuto di apportare, pur alla luce degli artt. 100, ultimo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione, modifiche incisive
all'ordinamento della Corte dei conti e dei suoi componenti: ragion per
cui l'inamovibilità di cui godono i magistrati appartenenti alle
qualifiche più elevate della stessa Corte (art. 8 t.u. del 1934)
presenta caratteri peculiari rispetto a quella garantita ai magistrati
ordinari, poiché risulta affidata ad un organo di natura particolare,
cioè ad una commissione composta dai presidenti e vice presidenti
della Camera e del Senato e presieduta dal Presidente del Senato e la
cui natura si differenzia in modo evidente dal Consiglio superiore
della magistratura.
Gli elementi ora posti in luce concorrono quindi ad evidenziare la
peculiare posizione dei magistrati della Corte dei conti, che risponde,
d'altra parte, alla complessa funzione di tale organo articolata in
attività di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali, e come
tale tutelata dalla Costituzione (artt. 100, 103 e 108) come organo
ausiliare del Governo ed anche del Parlamento (come ha ritenuto questa
Corte con la sent. n. 142 del 1968) secondo criteri sostanzialmente
diversi da quelli previsti per la magistratura ordinaria,
parallelamente a quanto già rilevato più sopra per il Consiglio di
Stato, e come del resto la Corte costituzionale ha già avuto modo di
affermare specificamente con la sent. n. 1 del 1967.
Le considerazioni già esposte a proposito delle censure mosse alla
normativa impugnata con riferimento ai magistrati del Consiglio di
Stato sono pertanto valide anche per la Corte dei conti riguardo alle
argomentazioni del giudice a quo, riferite alla asserita esigenza di
unicita di indirizzo legislativo nella materia in esame e conducono
parallelamente ad escludere che, nella specie, possa ravvisarsi quella
sostanziale omogeneità delle situazioni raffrontate che sola rende
operante la garanzia di eguaglianza posta dall'art. 3 della
Costituzione.
Detta esclusione si riflette negativamente anche sulla fondatezza
della censura formulata con riferimento alla garanzia della parità
retributiva di cui all'art. 36 della Costituzione.
Quanto testé esposto vale, per identità di motivi, ad escludere
la fondatezza della questione, correlativamente sollevata con
l'ordinanza de qua in relazione all'art. 7 del r.d. n. 1214 del 1934 e
all'art. 13, comma secondo, legge n. 1345 del 1961, entrambi peculiari
all'ordinamento dei magistrati della Corte dei conti e che sarebbero
"non aggiornati" al sistema introdotto per i magistrati di cassazione.
6. - A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla
questione sollevata nell'ordinanza del TAR del Lazio emessa nel
giudizio promosso dal sostituto avvocato generale dello Stato Tommaso
Tomasicchio, e concernente la violazione degli artt. 3 e 36 Cost. per
la mancata estensione delle disposizioni della legge n. 831 del 1973
anche per quanto riguarda la nomina dei sostituti avvocati generali
dello Stato a vice avvocati generali, esclusione che sarebbe
illegittima in vista della corrispondenza fra le qualifiche di
sostituto avvocato generale dello Stato a consigliere di cassazione,
prevista dal t.u. sull'ordinamento dell'Avvocatura e della costante
parità della progressione e del trattamento economico riservata dal
sistema normativo ai componenti dell'Avvocatura ed ai magistrati
ordinari.
A parte la considerazione che nella Costituzione non è presente
alcuna norma di garanzia diretta della Avvocatura dello Stato, è
indubbio che questa si differenzia fondamentalmente dalle magistrature,
oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la
natura non giurisdizionale delle sue funzioni.
Pertanto non si può affermare che il sistema costituzionale abbia
parificato lo status degli avvocati dello Stato a quello dei
magistrati: quindi, il legislatore ordinario non viola norme o principi
costituzionali se non estende agli avvocati dello Stato disposizioni
che ritiene appropriate soltanto ai magistrati.
L'equiparazione agli effetti economici degli avvocati dello Stato
ai magistrati ordinari, disposta con le indicazioni tabellari che
accompagnano il t.u. n. 1611 del 1933 (per cui, tra l'altro, il vice
avvocato generale è equiparato al magistrato di cassazione con
funzioni direttive) deve collegarsi a quegli elementi che, come già
sopra si è detto, possono condurre ad una parificazione di istituti
pur sostanzialmente diversi, solo per quanto riguarda taluni aspetti
del loro operare. Per ciò che concerne l'Avvocatura, detti elementi,
oltre a motivi storici collegati alla originaria costituzione
dell'Istituto con elementi provenienti dalla magistratura ordinaria,
possono sintetizzarsi nella peculiare funzione, non di esercizio
diretto di funzioni giurisdizionali, ma certamente di collaborazione
con la magistratura, resa particolarmente operante dalla funzione di
difesa dello Stato, la quale comporta una visione dei problemi più
ampia e diversa da quella che è ordinariamente richiesta per la difesa
di una parte privata, se non altro per l'indubbia appartenenza allo
Stato di fini generali di giustizia. Ma ciò, tuttavia, può indurre a
riconoscere non più di un certo avvicinamento delle funzioni, con
esclusione, peraltro, di qualsiasi elemento rivelatore di quella
omogeneità di situazioni che soltanto può ricadere sotto la garanzia
dell'invocato principio di eguaglianza. A ciò si può aggiungere che
nel determinare il trattamento economico degli avvocati dello Stato si
deve tenere conto anche del disposto dell'art. 21 del t.u. n. 1611 del
1933.
Quanto era detto, circa la diversificazione degli istituti in
raffronto, vale altresì ad escludere la fondatezza della censura mossa
in relazione alla violazione dell'art. 36 Cost. per gli stessi motivi
già svolti in relazione alle situazioni precedentemente esaminate.
7. - Dopo quanto sopra ritenuto e deciso circa la costituzionalità
delle norme denunciate, la Corte non può, tuttavia, non sottolineare
l'esigenza che in sede legislativa si provveda, con criteri di
equilibrio comparativo, ad un globale riesame della progressione nelle
funzioni e nel corrispondente trattamento economico, nei confronti di
tutte le magistrature, onde pervenire ad una ristrutturazione funditus
della materia, che nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali
ed alla luce della giurisprudenza della Corte non trascuri la
considerazione dei profili caratterizzanti ciascuna di esse,
particolarmente in ciò che attiene al regime rispettivo delle nomine e
promozioni, delle incompatibilità ed inamovibilità, degli incarichi
particolari, nonché delle prestazioni effettive e non nominali,
attinenti alle funzioni d'istituto e al trattamento economico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16, 17 e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (modifiche
dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e
per il conferimento degli uffici direttivi superiori), sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 100,
ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico sull'ordinamento
della Corte dei conti) e dell'art. 13, comma secondo, della legge 20
dicembre 1961, n. 1345 (disposizioni relative alla Corte dei conti),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe emessa dalla Corte dei conti a
Sezioni riunite, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte