Art. 71

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[1](Art. 43 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3 - 1° comma - Legge 31 marzo 1877, n. 3761).

[2]Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

[3]Se la decisione e' annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art71 · fonte su Normattiva