Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 43 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3 - 1° comma - Legge 31 marzo 1877, n. 3761).
[2]Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
[3]Se la decisione e' annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva