Art. 74
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[1](Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255)
[2]Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative e giudiziarie e puo' inoltre disporre accertamenti diretti.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva