Art. 74

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255)

[2]Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative e giudiziarie e puo' inoltre disporre accertamenti diretti.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art74 · fonte su Normattiva