Art. 77
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[1](Art. 42 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte.
[3]Puo' pero' la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva