Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORTE DEI CONTI - PROCURATORE GENERALE - NOMINA - POTERE RISERVATO AL GOVERNO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, e 4, d.lgs. 5 maggio 1948 n. 589 - impugnati in quanto riservano al Governo, con piena discrezionalita', la nomina del procuratore generale della Corte dei Conti - difetta di pregiudizialita', ed e' percio' inammissibile per irrilevanza, essendo stata sollevata contestualmente alla decisione del merito della controversia oggetto del giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 4 d.lgs. 589/1948
CORTE DEI CONTI - CONSIGLIERI - PROGRESSIONE IN CARRIERA - MANCATO AGGIORNAMENTO AL SISTEMA INTRODOTTO PER I MAGISTRATI DI CASSAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La carriera dei magistrati della Corte dei conti ha una speciale regolamentazione che riflette la peculiare posizione di essi, rispondente alla complessa funzione di tale organo articolata in attivita` di controllo e consultive, oltre che giurisdizionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 13, secondo comma. della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nella parte in cui non sono stati aggiornati al sistema di progressione in carriera introdotto per i magistrati di cassazione con legge n. 831 del 1973).
sentenza 1/1978massima n. 10006 Riguarda ancheart. 13 legge 1345/1961
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - QUESTIONE CONCERNENTE LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI DA PARTE DEL GOVERNO - NON INCIDE SULLA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DEL MAGISTRATO RELATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
La questione concernente la legittimita` della nomina del Presidente della Corte dei Conti da parte del Governo non incide sulla regolarita` della designazione del referendario relatore nel giudizio sui conti, in quanto tale provvedimento non risulta adottato dal Presidente della Corte, ma dal presidente di sezione da lui designato, con una dilatazione dei pretesi effetti della assunta causa invalidatrice, che rende evidente l'ininfluenza della eventuale caducazione della norma impugnata sul provvedimento de quo. (Inammissbilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 100, ultimo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n, 1214).
sentenza 19/1978massima n. 10008 CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - NOMINE - REGOLA DELLA NOMINA PER CONCORSO - FINALITA' DI GARANTIRE L'IDONEITA' ALL'UFFICIO, NON L'INDIPENDENZA - OPERATIVITA' NEI SOLI CONFRONTI DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 106, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte riguardante la facolta' riconosciuta al Governo di nominare all'ufficio di consigliere della Corte dei conti persone che non sono "funzionari di grado v (ora primi referendari) della Corte stessa", in riferimento all'art. 106, comma primo, Cost. La regola che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso, invero, non e' di per se' una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneita' a ricoprire l'ufficio. Ed anche ritenendo che la nomina per concorso (che pur patisse eccezioni) concorra a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati, va rilevato che il sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria, a nulla rilevando il fatto che nel medesimo titolo della Costituzione sia collegato l'art. 103, il secondo comma del quale dichiara che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica e nelle altre specificate dalla legge, perche' questa disposizione, non e' sufficiente a ricondurre la Corte dei conti nell'ambito della magistratura ordinaria e delle norme di garanzia che questa riguardano.
sentenza 1/1967massima n. 4476 CORTE DEI CONTI - FUNZIONI - ORGANO AUSILIARIO DEL GOVERNO E ORGANO DI GIURISDIZIONE. CORTE DEI CONTI - ORDINAMENTO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7 COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - PRETESA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA EX ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - PREVISIONE SPECIFICA DELLA GARANZIA PER LA CORTE DEI CONTI CONTENUTA NELL'ART. 100, ULTIMO COMMA - ASSORBIMENTO DELLA PROPOSTA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' SOTTO QUEST'ULTIMO PROFILO.
La costituzione definisce la Corte dei conti come organo ausiliario del Governo nel senso che essa contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalita' nell'amministrazione, ma le affida anche la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e di interessi legittimi, configurandola, cosi', anche come organo di giurisdizione. Ne' occorre, in sede di esame di costituzionalita' dell'art. 7 r.d. n. 1214 del 1934, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabilire quale delle funzioni attribuite alla Corte sia prevalente e debba caratterizzare l'istituto, in quanto la disposizione generale del secondo comma dell'art. 108 compare, come disposizione particolare per la Corte dei conti e con una speciale accentuazione, nell'ultimo comma dell'art. 100, secondo il quale "la legge assicura l'indipendenza dei due istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo". Si puo' ritenere, percio', che la questione sollevata nei confronti dell'art. 108, sia assorbita dall'altra proposta nei confronti dell'art. 100, e che faccia tutt'uno con questa.
sentenza 1/1967massima n. 4477 CORTE DEI CONTI - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - FACOLTA' DEL GOVERNO DI RICOPRIRE "I POSTI DI CONSIGLIERE DI SPETTANZA AD ESTRANEI ALLA CORTE" - PREGIUDIZIO DELL'INDIPENDENZA, OLTRE CHE DEI SINGOLI MEMBRI, ANCHE DELL'INTERO ISTITUTO - ESCLUSIONE - RILEVANZA DEI MODI DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI, NON DI QUELLI DI NOMINA - CONSIGLIERI DI NOMINA GOVERNATIVA - TENDENZIALE PREVALENZA NUMERICA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 100, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del T.U. N. 1214 del 1934, che riconosce al Governo la facolta' di nominare estranei alla Corte all'ufficio di consigliere della Corte dei conti, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in quanto detta facolta' non compromette ne' l'indipendenza dei singoli consiglieri della Corte, ne' quella dell'istituto. Sotto il primo profilo in quanto i modi nei quali la nomina avviene riguardano l'atto di nomina ed esauriscono in questo ogni loro effetto; una volta che la nomina sia avvenuta cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta se non all'osservanza della legge e subentra la garanzia disposta dall'art. 8 t.u. cit., che non si puo' davvero affermare perda di efficacia per le particolarita' dell'atto di nomina che necessariamente la precede. Sotto il secondo profilo anche a non voler accogliere la tesi semplicistica, giusta la quale l'indipendenza del "corpo" sia una sola cosa con l'indipendenza dei suoi membri, e' evidente che l'indipendenza dell'istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non gia' in quelli coi quali si prevede a regolare la nomina dei suoi membri.
sentenza 1/1967massima n. 4478