Art. 84

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[1](Art. 21 - 1°, 2° e 5° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Per i giudizi della Sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regola vita valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.

[3]Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale non avra' ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Sezione ordinaria del contenzioso contabile potra' riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

[4]Quando un giudizio di responsabilita' relativo a denunzia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della Sezione speciale, e' competente a decidere di entrambi la Sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata gia' emessa pronunzia interlocutoria da parte della Sezione speciale suddetta.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art84 · fonte su Normattiva