Art. 87
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[1](Art. 26, R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).
[2]Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dall'autorita' competente e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione giurisdizionale della Corte competente in materia di pensioni.
[3]Il ricorso puo' essere prodotto entro novanta giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purche' la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016 · versione 0 su Normattiva