Art. 99
[1](Art. 35, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Il presente testo unico entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[4]Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
[5]Mussolini.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva