Art. 103

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Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art103 · fonte su Normattiva