Art. 25

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Per l'esercizio del diritto elettorale attivo ((in Provincia di Bolzano)) e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. ((Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno)). L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle ((elezioni dei Consigli provinciali)), nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli ((...)) provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art25 · fonte su Normattiva