Art. 32
Il Presidente ed ((i vice Presidenti)) del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od ((i vice Presidenti)) del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal ((Presidente della Regione)). Se il ((Presidente della Regione)) non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva