Art. 37
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Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva