Art. 39
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Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva