Art. 4

((In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -)), la regione ha la ((competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,)) nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto ((, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva));
  • 2)ordinamento degli enti para-regionali;
  • 3)ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
  • 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
  • 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 6)servizi antincendi;
  • 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
  • 8)ordinamento delle camere di commercio;
  • 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  • 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art4 · fonte su Normattiva