Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →
Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 37, 38 e 39.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva