Art. 51
((Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva
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((Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 47 — Composizione delle giunte
La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente…
Art. 7 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, ultimo comma
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art51 · fonte su Normattiva
Al Sindaco e agli assessori puo' essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennita' di carica, la cui misura e' fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale…