Art. 73
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1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. ((Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri)). ((1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 5 su Normattiva