Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989. Leggi il testo vigente →
La regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati. Le province hanno facolta' di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva