Art. 82

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La regione e le province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione e alle province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art82 · fonte su Normattiva