Art. 82
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989. Leggi il testo vigente →
La regione e le province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione e alle province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva