Art. 96
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.
Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:375 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 81
Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.…
Art. 41
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Regione, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate…
Art. 31 — T. U. 1926, art. 29
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 79
Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite…
Art. 15 — Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
… della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione…
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art96 · fonte su Normattiva