Art. 98
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Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal ((Presidente della Regione)) ((o da quello della Provincia)), previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal ((Presidente della Regione)) ((o da quello della Provincia)), previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva