Art. 32 — (R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
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Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
- a)la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
- b)il regolamento e' stato approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del presente testo unico. (R). Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R). Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata della Banca d'Italia. (R). Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R). La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva