Art. 36 — (R) Informativa alla CONSOB
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R). La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva