Art. 36 — (R) Informativa alla CONSOB
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 36 — (R) Informativa alla CONSOB
La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R). La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, …
Art. 65-septies — Obblighi informativi e di comunicazione
La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo…
Art. 124-novies — Poteri regolamentari
La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalita' della comunicazione, prevista dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi. La Consob, sentita la Banca d'Italia…
Art. 62-undecies — Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
… mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire…
Art. 62-octies — Poteri informativi e di indagine
La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione…
Art. 62-quater — Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso
La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione. Per…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art36 · fonte su Normattiva