Art. 47(L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art47 · fonte su Normattiva