Art. 47 — (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L). I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva