Art. 46 — Criteri e modalita' per l'utilizzo del Fondo
I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
- a)per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
- b)con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L). Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). (L). ((2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L))) ((3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L))) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva