Art. 52
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R). I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalita' indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
- a)a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
- b)ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
7La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva