Art. 124-novies — Poteri regolamentari
(( La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalita' della comunicazione, prevista dall'articolo 124-septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalita' di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalita' di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', i termini e le modalita' di pubblicazione delle seguenti informazioni:
- a)la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalita' di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3;
- b)gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo 124-sexies, commi 1, 2 e 3. 4. La Consob detta con regolamento termini e modalita' di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124-octies.)) 89
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49
89Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che la presente modifica "si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 10 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva