Art. 75(L) Rifiuto di eseguire operazioni

Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L). Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L). Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art75 · fonte su Normattiva