Art. 9
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Art. 9 — (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R). I prestiti…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art9 · fonte su Normattiva
Art. 9 — (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R). I prestiti…