Art. 33
(R) Specialisti in titoli di Stato
Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli specialisti in titoli di Stato» (gli «specialisti»), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R). L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, e' subordinata alle seguenti condizioni:
- a)possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno Euro 38.374.267,43;
- b)svolgimento di un'attivita' nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuita' dell'attivita' svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle quantita' scambiate;
- c)possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;
- d)aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3 per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verra' calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R). Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:
- a)controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
- b)sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'scrizione. 2. Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R). Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R). Il Tesoro sottopone a verifica ogni 2 anni l'elenco degli «specialisti» di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli «specialisti», l'esclusione di uno di essi puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R). Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita' svolta. La societa' di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva